Reclami


Informativa sulla strategia di trattazione dei reclami


1.Premessa


Ai sensi dell’art. 90 del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”) Natissa SGR S.p.A. (di seguito “SGR”) ha adottato idonee procedure per assicurare alla Clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati e la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo ricevuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema.


2. Modalità di trattazione dei reclami

La trattazione dei reclami è affidata alla Funzione di Compliance, con il supporto del responsabile dell’Ufficio Legale interno della SGR, che, alla ricezione degli stessi, provvede al loro censimento mediante annotazione in un apposito Registro.

Ad avvenuta registrazione del reclamo, la Funzione Compliance provvede ad istruire la pratica, avvalendosi della collaborazione di tutte le strutture interessate, le quali devono fornire per iscritto, con sollecitudine, le informazioni e tutti gli elementi conoscitivi in loro possesso, al fine di consentire un’idonea risposta al soggetto richiedente.

Ricevute le opportune osservazioni da parte delle strutture interessate, la Funzione di Compliance, con il supporto del responsabile dell’Ufficio Legale interne della SGR, predispone la risposta da trasmettere al Cliente, coordinandosi con la Direzione Aziendale.


3. Modalità di invio dei reclami


L’invio del reclamo è gratuito per il Cliente (fatte salve le spese, i costi e/o gli oneri contrattualmente previsti per la produzione di documentazione, ad es. copie rendiconti ecc..). I reclami devono contenere gli estremi identificativi del Cliente, i dettagli della posizione aperta presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso Cliente o da un suo delegato (con copia del documento di identità in formato pdf).

I reclami, unitamente all’eventuale relativa documentazione di supporto, copia del documento di identità del Cliente e dell’eventuale delega, devono essere indirizzati a:

Natissa SGR S.p.A. – Funzione Compliance
Via Maurizio Gonzaga, n. 2, – 20121 Milano

A mezzo, alternativamente:
■ raccomandata a/r,
■ consegna direttamente a mano,
■ casella di posta elettronica: reclami@natissasgr.com
■ casella PEC: natissasgr@legalmail.it

4. Esito dei reclami

I reclami sono esaminati con la massima diligenza e valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), il sistema di risoluzione stragiudiziale istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.


L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al Cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.


Inoltre, in caso di mancato accoglimento anche parziale del reclamo, nella lettera di risposta sono fornite al Cliente adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione di un eventuale ricorso a detto Arbitro.

L’Investitore ha diritto di rivolgersi all’ACF anche qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine di 60 giorni o sia insoddisfatto dell’esito dello stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo.

Il diritto di ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Occorre tuttavia tener conto del fatto che possono adire l’ACF gli investitori “retail” cioè i risparmiatori – anche imprese, società o altri enti – che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dagli investitori cosiddetti “qualificati” o “professionali” (ad esempio banche, compagnie di assicurazioni, governi nazionali, imprese di grandi dimensioni) che non possono rivolgersi all’ACF.

L’ACF è competente in merito alle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo inferiore a 500.000 Euro, relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori nella prestazione dei servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio.

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito internet “Arbitro per le Controversie Finanziarie: https://www.acf.consob.it/