Informativa SFDR
Natissa SGR S.p.A. (di seguito “Natissa” o la “SGR”) si è dotata di una “Procedura in merito all’integrazione dei fattori ESG” (“Procedura ESG”) che orienta l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti effettuati nell’ambito della gestione dei prodotti.
Natissa in coerenza con la sua Procedura ESG e con il suo Codice Etico si impegna, ove possibile, affinché il processo di investimento dei Fondi gestiti consideri i rischi di sostenibilità così come definiti nell’ambito del Regolamento (UE) n. 2088/2019, seppure detti FIA non promuovono esplicitamente caratteristiche ambientali e/o sociali.
La SGR, in conformità con il principio “comply or explain” non ha ritenuto di prendere in considerazione i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, di cui all’art. 4 del SFDR, riservandosi di valutare in futuro se avviare un percorso volto al progressivo inserimento di detti profili di valutazione all’interno dei propri processi.
La SGR adotta pertanto un approccio graduale nell’adempimento delle disposizioni tenendo conto delle attività e dello sviluppo dei prodotti, in considerazione del completamento del quadro normativo di riferimento, tutt’ora in corso.
A tal proposito, la SGR ha condotto un’analisi della gamma prodotti in perimetro all’interno delle casistiche definite dal Regolamento 2019/2088:
• prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (art.8),
• prodotti focalizzati su investimenti sostenibili (art. 9),
• altri prodotti generalisti (art. 6), tra cui: (i) prodotti per i quali non si ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, e (ii) prodotti per cui rischi di sostenibilità sono considerati nelle decisioni di investimento.
Gli unici Fondi istituiti, gestiti e commercializzati dalla Società attualmente appartengono alla categoria residuale dell’art. 6 SFDR.
Natissa, pur al momento non avendo intenzione di istituire e/o gestire ai sensi del Regolamento 2019/2088 prodotti ex art. 8 o art. 9 stante le caratteristiche del proprio business model, ritiene importante promuovere a tutti i livelli dell’organizzazione interna e del processo di investimento buone prassi per l’integrazione dei fattori ESG, sul presupposto che tali fattori possano favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.
A conferma dell’impegno che caratterizza la SGR in ambito ESG, la SGR tramite un approccio decentrato gestisce le tematiche relative alla sostenibilità. In particolare, le varie aree della struttura organizzativa interna della SGR coinvolte coerentemente con il perimetro e i processi di competenza di ciascuna di esse nelle tematiche di sostenibilità forniscono supporto al Consiglio di Amministrazione, relazionando per gli aspetti di pertinenza in merito all’evoluzione delle tematiche di sostenibilità e promuovono l’attenzione ai fattori ambientali, sociali e di governance nelle strategie e nei processi interni della SGR, in un’ottica di creazione di valore e sviluppo sostenibile di lungo periodo.
A tal fine, con riferimento a tutti i FIA istituiti e gestiti della stessa SGR con un obiettivo di sviluppo immobiliare nonché, ove possibile, per i FIA immobili a reddito (esclusi quindi i FIA di trading e i FIA per i quali la SGR subentra ad altri gestori), la Società ha implementato un’apposita “strategia di investimento e di valutazione / monitoraggio delle performance ESG” che si articola nelle fasi di seguito descritte:
1. – Screening negativo e selezione delle opportunità di investimento: questa attività viene svolta sulla base di specifici criteri di esclusione bloccanti, su almeno la metà del patrimonio investito da ogni FIA rientrante nella tipologia sopra descritta. Con riguardo alla restante parte del patrimonio investito da tali FIA la SGR valuta la possibilità di introdurre le forme contrattuali (assicurative, hedging, ovvero, representations e warranties) più opportune per coprirsi anche da eventuali rischi di sostenibilità.
Pertanto, per effetto di tale screening negativo, i FIA della tipologia sopra descritta non investono in asset ovvero in controparti – intese, ad esempio, quali titolari del diritto di disporre degli asset – che presentano le caratteristiche riportate infra.
In particolare, con riferimento alla scelta degli asset, i criteri di esclusione considerati sono i seguenti:
– la possibilità di costruire nuovi edifici in aree naturali protette o aree sottoposte a particolari vincoli paesistico – ambientali;
– la possibilità di costruire nuovi edifici destinati all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili;
– la possibilità di investire in Paesi con livelli elevati di emissione di Co2, nei quali non vi siano normative equivalenti all’SFDR o comunque in materia di sostenibilità, che non partecipano agli accordi internazionali sul clima ecc.;
– la possibilità di investire in società immobiliari la cui attività sia concentrata nello sviluppo / gestione di immobili che versino in una delle situazioni di cui ai precedenti alinea o in relazione ai quali siano svolte attività controverse, segnalate o vietate secondo il primo periodo del presente paragrafo.
La SGR, inoltre, esclude dalle proprie controparti anche coloro che svolgano (anche in relazione all’immobile oggetto di investimento) attività che risultino legate in base al criterio della prevalenza a:
– armi individuate e bandite da:
i. Trattato di non proliferazione nucleare del 1968, che limita la proliferazione delle armi nucleari al gruppo dei cosiddetti “stati nucleari” (USA, Russia, Regno Unito, Francia e Cina);
ii. Convenzione per le armi biologiche e tossiniche (BTWC) del 1975;
iii. Convenzione di Parigi del 1997 (che vieta l’uso, lo stoccaggio, la produzione e la vendita di armi chimiche);
iv. Convenzione di Ottawa del 1997 (che vieta l’uso, lo stoccaggio, la produzione e la vendita di mine antipersona);
v. Convenzione di Oslo del 2008 (che vieta l’uso, lo stoccaggio, la produzione e la vendita di bombe a grappolo);
– sostanze proibite nella giurisdizione in cui si trova la proprietà immobiliare (i.e., nel caso dell’Italia, Testo unico sugli stupefacenti adottato con D.P.R. n. 309/90, come ss.mm. e ii. e relative tabelle allegate);
– processi produttivi o attività in grado di compromettere la fauna selvatica in via di estinzione o protetta, e/o la biodiversità e gli ecosistemi, e/o le acque e le risorse marine;
– amianto;
– segnalate per la presenza di informazioni su banche dati pubbliche inerenti significative problematiche AML;
– che siano state condannate con sentenza passata in giudicato a un reato di danno ambientale;
– società produttrici di tabacco.
2. – Screening positivo – Due diligence: la Società svolge altresì una Due diligence ambientale che si concentra, ove possibile, su:
– l’ispezione dell’immobile per valutarne le condizioni generali;
– interviste con i rappresentanti della proprietà per valutarne le condizioni attuali, gli usi a cui l’immobile è stato destinato sia nel passato che nel presente;
– la ricognizione dell’immobile per valutare eventuali impatti ambientali, (review delle mappe topografiche, geologiche e idrogeologiche, documentazione fotografica dell’immobile, verifica dell’eventuale presenza di amianto);
– l’acquisizione ed analisi della documentazione energetica (ad es. dell’Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici).
Ove il FIA acquisti terreni edificabili, per i quali sono presenti progetti di costruzione di immobili, la due diligence ambientale, ove possibile, si concentra su:
– l’ispezione del terreno per valutarne eventuali impatti ambientali, (review delle mappe topografiche, geologiche e idrogeologiche, documentazione fotografica del terreno, verifica dell’eventuale presenza di amianto);
– con l’ausilio di tecnici, le condizioni geologiche generali;
– la valutazione del progetto edificatorio, della certificazione energetica che ci si attende di ottenere (ad es. tramite acquisizione ed analisi della relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici) e della realizzabilità in concreto.
Gli esiti della Due diligence ambientale e i target nell’ambito della gestione dell’investimento sono integrati nell’Investment memorandum presentato al Consiglio di Amministrazione per esaminare e approvare gli investimenti – nel rispetto del processo di integrazione dei rischi ambientali così come descritto nel documento di offerta del Fondo diretto all’investitore.
3. – Gestione dell’investimento:
Il miglioramento dell’efficienza ambientale degli immobili e del comfort degli ambienti è un aspetto che viene tenuto in considerazione da parte della SGR nella definizione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei patrimoni detenuti dai FIA immobiliari in linea con la strategia del FIA stesso, che possano generare impatti positivi da un punto di vista ambientale o sociale.
4. – Individuazione, gestione e monitoraggio dei rischi
La SGR adotta procedure volte a individuare, misurare, gestire e monitorare su base continuativa i rischi a cui sono esposti i FIA in gestione; con riferimento al rischio di sostenibilità, ai fini del monitoraggio semestrale del profilo di rischio di ciascun FIA, laFunzione di Risk management utilizza il modello di “Fund Risk Assessment” (“FRA”) e “Asset Risk Assessment” (“ARA”) che hanno l’obiettivo di stimare e monitorare nel corso del tempo il livello complessivo del rischio del FIA/Asset, misurato tramite un Risk Rating che deriva dalla combinazione non lineare dei punteggi attribuiti a sei fattori di rischio, definiti in conformità con la AIFMD e tenendo conto delle novità introdotte dal SFDR relativamente al rischio di sostenibilità (ESG); tale punteggio viene in seguito incrementato da un coefficiente moltiplicativo che esprime il Rischio Specifico. Tali analisi riportate in apposito report predisposto dalla stessa Funzione di Risk management e che considera anche il rischio di sostenibilità verranno presentate al Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale.
A. – Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto (“entity level”)
La Società in accordo con il comma 1, lettera b) dell’art. 4 del Regolamento UE 2088/2019, in considerazione della dimensione, natura ed ampiezza delle proprie attività e della tipologia dei FIA attualmente gestiti, anche con riferimento agli indicatori riportati nelle tabelle “Annex1” del Regolamento UE n. 1288/2022, non è attualmente nella condizione di poter considerare l’impatto degli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (Environment, Social, Governance).
B. – Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto (“product level”)
La Società, in ottemperanza all’art. 7 del SFDR, fintantoché si avvarrà della facoltà di cui all’art. 4, paragrafo 1, lett. b), di detto Regolamento, per i motivi su esposti, predisporrà nell’ambito dell’informativa precontrattuale messa a disposizione della clientela nell’ambito della commercializzazione dei Fondi una dichiarazione chiara e motivata che replichi sostanzialmente quanto previsto al precedente paragrafo A circa le ragioni della mancata presa in considerazione da parte di Natissa degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.
C. – Trasparenza delle politiche di remunerazione
La SGR promuove, a tutti i livelli aziendali, i valori di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede rispetto agli investitori, al personale, alle controparti esterne ed agli altri soggetti con i quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività.
Le politiche di remunerazione della SGR sono redatte alla luce dei valori individuati da Natissa nel proprio Codice Etico e promuovono approcci da parte del personale della SGR di sana e prudente gestione, prendendo in considerazione anche i rischi di sostenibilità, nonché di dovuta diligenza nei confronti degli stakeholder. In particolare, per quanto qui rilevante, le politiche di remunerazione della SGR si ispirano ai seguenti principi:
– la SGR riconosce, rispetta e tutela la persona e promuove relazioni interpersonali e considera il dialogo come leve di miglioramento continuo nelle relazioni con tutti i propri interlocutori. Parimenti la SGR sostiene una cultura ispirata al rispetto delle differenze di genere, età, razza, religione, appartenenza politica e sociale, linguistica o culturale nel rispetto dei bisogni di ciascuno e riconoscendo il contributo dato da ognuno alla creazione del valore sociale, relazionale ed economico. La SGR proibisce e ripudia, in particolare, ogni forma di molestia, intimidazione o minaccia – psicologica e/o fisica – nei confronti di dirigenti, di altri dipendenti, collaboratori, outsourcer, consulenti e fornitori, che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero l’abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità. Parimenti è proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del dirigente, di qualsiasi altro dipendente, collaboratore, outsourcer, consulente e fornitore che rifiuta, lamenta o denuncia la commissione dei menzionati atti;
– la SGR cura la formazione del proprio personale con la massima attenzione non solo alle esigenze aziendali, ma anche al soddisfacimento delle aspettative e delle richieste di crescita individuale e professionale del personale della Società. Il personale della SGR si impegna a partecipare alle iniziative formative con impegno, responsabilità e professionalità.
POLICY DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DI NATISSA SGR S.P.A.
La SGR, inoltre, pur al momento non avendo intenzione di istituire e/o gestire ai sensi del Regolamento 2019/2088 prodotti ex art. 8 o art. 9 stante le caratteristiche del proprio business model, considera che l’integrazione dei fattori ESG nel processo di investimento allinei nel lungo periodo gli interessi di azionisti e investitori della SGR contribuendo alla gestione sana ed efficace del rischio, in coerenza con i profili di rischio e i regolamenti dei FIA ovvero i documenti d’offerta relativi ai fondi e agli altri servizi offerti.
In particolare, e in conformità con quanto stabilito dal SFDR relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, la SGR qualifica quali rischi di sostenibilità qualsiasi evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance il cui verificarsi potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore degli investimenti.
La SGR reputa che un contenimento dei suddetti rischi di sostenibilità concorra a promuovere una gestione sana ed efficace dei rischi cui la SGR è esposta nel suo complesso.